1. Sono vietati la costituzione e il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo informativo come definite dal presente articolo.
2. Realizza una posizione lesiva del pluralismo informativo il fatto che i contenuti audiovisivi, in formato analogico o digitale, comunicati al pubblico mediante reti di comunicazione elettronica attribuibili a una impresa, anche attraverso soggetti controllati o collegati, raggiungano
a) capacità di ciascun mezzo di comunicazione di influenzare la formazione delle opinioni, anche alla luce del contenuto informativo eventualmente espresso e delle sue forme e modalità di comunicazione;
b) capacità di influenzare la cultura, le abitudini e gli stili di vita;
c) costi e modalità tecniche di accesso e fruizione di ciascun mezzo di comunicazione.
7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Consiglio, affida a uno o più soggetti privati la rilevazione della percentuale di pubblico raggiunto attraverso i contenuti audiovisivi diffusi o trasmessi mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica, nonché dei contenuti diffusi, trasmessi o distribuiti attraverso i media affini. Il soggetto o i soggetti privati di cui al primo periodo devono:
a) presentare una composizione societaria in cui nessun soggetto che svolga attività di comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi ovvero sia concessionario di pubblicità radiotelevisiva possa esercitare il controllo, singolarmente o congiuntamente, anche attraverso soggetti controllati o collegati alla medesima;
b) adottare metodologie statistiche di rilevamento elaborate con il parere favorevole di almeno tre esperti di chiara fama in materia di scienze statistiche e che contemplino il rilevamento degli ascolti tenendo in considerazione tutti i mezzi di distribuzione e diffusione dei programmi televisivi, su frequenze terrestri, via cavo o via satellite, nonché i media affini, eventualmente attraverso apposite convenzioni con gli enti di rilevazione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) fornire tempestivamente al Consiglio e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati da essi richiesti;
d) presentare una relazione annuale da trasmettere al Parlamento, al Consiglio e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 ottobre di ogni anno.
8. Realizzano altresì una posizione lesiva del pluralismo informativo:
a) le imprese titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o comunque esercenti attività radiotelevisiva a qualsiasi titolo in ambito nazionale, le quali, anche attraverso soggetti controllati o collegati alle medesime, raccolgano proventi per una quota superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, riferito alle trasmissioni via etere terrestre anche in forma codificata. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, televendite e sponsorizzazioni, convenzioni con soggetti pubblici e offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione;
b) le imprese che comunque detengano, anche attraverso soggetti controllati o collegati, partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dei media affini, e raccolgano, sommando i ricavi dei due settori, proventi superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, televendite e sponsorizzazioni, convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie e diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico. È fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici, fermo il rispetto dei limiti per singolo settore.
9. Qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, anche a seguito di segnalazione del Consiglio, che un'impresa si trovi in posizione lesiva del pluralismo informativo, ai sensi dei commi 2, 3 e 8, interviene affinché tale posizione sia sollecitamente rimossa, proponendo all'impresa la rinuncia a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili,